Cig da pandemia: a un passo dal traguardo, Margherita e Fisascat rinunciano al negoziato

Roma 22 aprile 2020 – Quasi accordo tra Margherita Distribuzione e Fisascat, ma in vista del traguardo, a sorpresa, fallisce il negoziato.
Ieri, in tarda serata, i sindacalisti di Fisascat si sono alzati dal tavolo negoziale; ora l’azienda procederà unilateralmente.
Filcams e Uiltucs si erano chiamate fuori dal negoziato già a metà del percorso.
In attesa di conoscere il dettaglio questo è quanto era maturato nei 3 giorni di negoziato, 19-20 e 21 aprile.

Come si ricorderà, Margherita Distribuzione ha chiesto, causa emergenza coronavirus, la cassa integrazione in deroga a partire dal 20 aprile per 760 addetti delle sedi (Rozzano, Ancona, Roncadelle, Vicenza, Offagna, Roma, Catania) e di 15 punti vendita, di cui 10 supermercati e 5 iper.
Questa Cig  non si somma a quella dell’accordo ministeriale del 1° aprile ma si sovrappone in larga parte.

Le eccezioni
Innanzitutto si constata che i 5 ipermercati di Pescara Cepagatti, Giugliano, Nola, Bari Modugno e Misterbianco hanno esaurito la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari per il periodo di riferimento previsto dalle norme. Pertanto rimane solo la cassa integrazione in deroga.
In una circolare interna firmata dal segretario nazionale Vincenzo Dell’Orefice e del segretario generale Davide Guarini, si sostiene che “a seguito della nostra richiesta di stralciare dall’elenco dei negozi oggetto dell’intervento di Cigd i punti vendita di prossimità, controparte si è dichiarata disponibile a non applicare l’ammortizzatore sociale nei negozi di Roma Minucciano, Roma Bologna, Roma Re di Roma, Pesaro Robbia e Verona Piazza Pescheria (rinviando per i predetti pdv l’eventuale ricorso all’istituto ad un’altra e specifica intesa)”.

Fisascat sottolinea che l’azienda l’accordo è stato raggiunto considerando che i negozi di prossimità hanno performato meglio durante la pandemia e che la riduzione oraria prospettata avrebbe compromesso gli standard qualitativi del servizio di vendita.

Inoltre, essendo quello della Cigd un trattamento economico che deve pagare l’Inps e per il quale non è prevista l’anticipazione da parte del datore di lavoro, si è convenuto la facoltà di chiedere:
“dei ratei di 13a maturati per i periodi di paga di gennaio, febbraio e marzo 2020 e quelli di 14a maturati per i periodi di paga del periodo luglio 2019/marzo 2020;  – di parte del Tfr accantonato in azienda (massimo 2.500 euro);  – di una quota dell’incentivo all’esodo (massimo 2.500 euro) che sarà riconosciuto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (naturalmente per il personale della rete che dovesse aderire al piano di uscite su base volontaria)”.

Alternanza cassa-lavoro
“La nostra controparte per il personale delle sedi di Rozzano, Roncadelle, Vicenza, Ancona, Offagna, Roma e Catania, che pure dovrebbe essere interessato dalla riduzione massima del 60% dell’orario di lavoro – recita la circolare – si era data originariamente l’obiettivo di ricorrere alla messa in Cigd a zero ore per un numero significativo di addetti escludendo, nell’arco temporale di applicazione della cassa integrazione (le 6 settimane a cui sopra ci si riferiva), che questi potessero contare (al pari degli addetti della rete commerciale) sulla garanzia di un periodo di prestazione lavorativa comunque da svolgere”.

Partendo dal fatto che la causale del ricorso alla Cigd per l’emergenza covid-19 sia molto differente da quella della Cigs per cessazione di attività, Fisascat-Cisl ha richiesto “di prevedere anche per i lavoratori di sede la garanzia di un congruo periodo di lavoro effettivo per alternare i periodi di sospensione in cassa. A tal riguardo, l’apertura ancora parziale prospettata dall’azienda nel corso del confronto negoziale prevede la garanzia – per i lavoratori delle sedi maggiormente impattati dalla Cigd – di inserire in ogni settimana una sola giornata lavorativa (naturalmente da prestare anche in consecutivamente nel limite della media periodo: vale a dire fino ad un massimo di 6 giornate di lavoro garantito per 6 settimane di Cigd)”.

Risposta parziale
Questa apertura, per Fisascat, risulta una risposta parziale al bisogno da espresso, “pertanto non consente di ritenerci soddisfatti. Come pure non abbiamo condiviso la prospettazione avanzata da parte aziendale di poter anche arrivare a riconoscere (a scelta del singolo lavoratore) la facoltà di richiedere per ciascuna settimana di ricorso alla Cigd almeno una giornata di ferie o di permesso (anche maturati nel corso del 2020) da affiancare a quella garantita di lavoro”.

E poi conclude: “La cassa integrazione per covid-19 non è una Cigs per cessazione di attività, pertanto, è giusto e legittimo che nell’arco della sua applicazione, che peraltro è limitata anche rispetto al periodo indennizzabile previsto dalle norme, vengano previste congrue forme di alternanza fra sospensione e lavoro”.

e.scarci709@gmail.com

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